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Guida all’”esonero contributivo” triennale previsto in caso di “nuove assunzioni” (Legge di Stabilità)

By Natale Ventrella October 20, 2015 14850

 

<http://www.pmi.it/impresa/contabilita-e-fisco/news/91036/legge-stabilita-2015-definitiva-tutte-novita.html>:

 

l’agevolazione spetta a tutti i “datori di lavoro” privati – anche non imprenditori – e si applica per i “contratti a tempo indeterminato” intercorrenti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015. Come chiarito dall’INPS, l’esonero spetta anche in caso di “stabilizzazione” di un rapporto di lavoro termine (“Circolare n. 17 del 29/01/2015”), mentre sono agevolate anche le assunzioni a tempo indeterminato con contratto di lavoro ripartito (“Job Sharing”) relative al personale con “qualifica dirigenziale”, instaurate in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro o a scopo di somministrazione.”Assunzioni escluse”

   - Con contratto di “apprendistato” e “lavoro domestico”;

   - relativamente ai lavoratori che nei 6 mesi precedenti alla data di assunzione siano risultati occupati;

   - a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;

   - relativamente a dipendenti che nei 3 mesi antecedenti al 1° gennaio 2015 abbiano già avuto con il datore di lavoro un “contratto a tempo”;

   - a tempo indeterminato con “contratto di lavoro intermittente”.

 

“Condizioni e vincoli”

 

Per fruire dell’esonero contributivo occorre essere in possesso della regolarità prevista dalla Finanziaria 2007:

   - “DURC” (documento unico di regolarità contributiva) in regola;

   - rispetto di accordi e “contratti collettivi” nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati

   dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L’agevolazione è sottoposta ai vincoli previsti dalla “Riforma Fornero”, per cui non spetta:

   - se l’assunzione del lavoratore viola un “diritto di precedenza “alla    riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto di lavoro a    tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;

   - se il datore di lavoro ha in atto sospensioni per crisi o “riorganizzazione aziendale “(fatta eccezione per l’acquisizione di professionalità

   diverse da quelle dei lavoratori sospesi);

   - per i lavoratori “licenziati”, nei 6 mesi precedenti, da un datore di lavoro che presenta assetti proprietari coincidenti con quelli di chi

   assume;

   - in caso di inoltro tardivo da parte del datore di lavoro del modello    di assunzione (Unilav o Unisomm).

 

“Assunzioni agevolate: lo sgravio INPS automatico”

 

<http://www.pmi.it/impresa/normativa/news/92572/assunzioni-agevolate-sgravio-inps-automatico.html>“Durata e misura “

L’esonero dura al massimo 36 mesi, nel limite massimo di 8060 euro annui (limite mensile di 671,66 euro e giornaliero di 22,08 euro). L’esenzione spetta per tutte le contribuzioni previdenziali e assistenziali con l’ “esclusione” dei premi e contributi INAIL, del contributo al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del C.C.”, dei contributi ai fondi di solidarietà bilaterali e al fondo di solidarietà residuale.

 

“Accesso esonero contributivo”

 

L’INPS (“messaggio n. 1144 del 13/02/2015”) ha fornito le istruzioni operative per accedere all’esonero contributivo:

   - richiesta attribuzione del codice di autorizzazione “6Y”- “esonero    contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge n. 190/2014” (dal    Cassetto previdenziale aziende - funzionalità “contatti”);

   - elaborazione cedolino paga;

   - indicazione nei flussi UniEmens dei seguenti elementi: in    <tipoIncentivo> inserire il valore “TRIE”; in <CodEnteFinanziatore> “H00”;    in ImportoCorrIncentivo> l’importo dell’esonero spettante nel mese; in    <ImportoArrIncentivo> l’importo dell’esonero spettante per i mesi di gennaio e/o febbraio.

 

“Cumulabilità con altre agevolazioni”

 

L’esonero contributivo non è cumulabile con altri esoneri/riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti da altre disposizioni normative, però risulta “compatibile” con gli incentivi che assumono natura economica:

   - assunzione dei lavoratori disabili;

   - assunzione di giovani genitori;

   - assunzione di beneficiari del trattamento Aspi;

   - assunzione di giovani lavoratori agricoli;

   - incentivo sperimentale per l’assunzione a tempo indeterminato di

   giovani entro i 29 anni di età.

 

“Assunzioni agevolate negli studi professionali”

 

<http://www.pmi.it/economia/lavoro/approfondimenti/92038/assunzioni-agevolate-negli-studi-professionali.html>“Criticità“

Il CNDCEC (Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) ha evidenziate alcune criticità riguardanti l’esonero contributivo:

   - esclusione dall’esonero del contributo ASPI perché destinato a    sovvenzionare fondi interprofessionali.

   - misure compensative per destinazione TFR a Tesoreria e/o a Fondo    pensione;

   - restituzione addizionale ASPI 1,40% del precedente rapporto di lavoro a tempo determinato.

 

“Abrogazione sgravio Legge 407/1990”

 

Il CNDCEC precisa che viene meno l’agevolazione riguardante lo sgravio contributivo al 50% per le assunzioni nelle “Regioni del Centro/Nord “(100% nel “Mezzogiorno”), destinate a disoccupati e cassaintegrati di lunga durata (Legge n. 407 del 1990), abrogato dal 1 gennaio 2016. Secondo i commercialisti, l’esonero contributo della Legge di Stabilità 2015 risulta meno vantaggioso sia in termini economici (vedi INAIL) sia perché a fronte di una esenzione contributiva a regime, viene introdotta un’agevolazione che, salvo proroghe, è limitata alle assunzioni effettuate nel 2015.

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Last modified on Tuesday, 11 October 2022 01:32
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