L'informazione non è un optional, ma è una delle condizioni essenziali dell'esistenza dell'umanità. La lotta per la sopravvivenza, biologica e sociale, è una lotta per ottenere informazioni. |
La Sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano, la n. 3831/01/16, ha decretato che, nel caso in cui Equitalia non esibisce la cartella di pagamento “originale” al contribuente che ne fa richiesta, il debito vero il Fisco decade.
La stessa Sentenza si è espressa a favore del contribuente, il quale, sosteneva come ““la mera riproduzione fotostatica delle presunte cartelle non assume alcun valore giuridico trattandosi di meri documenti di parte, non muniti di alcuna attestazione di autenticità proveniente da pubblico ufficiale, che non garantiscono alcuna prova certa in ordine alla loro corrispondenza all’originale”.
Nello specifico è accaduto che la contribuente era venuta a conoscenza delle cartelle emesse nei suoi confronti solo dopo aver chiesto a Equitalia un estratto di ruolo al fine di verificare i propri debiti col Fisco. Ebbene, dopo aver appreso la presenza di numerose cartelle a suo carico, la contribuente chiedeva di poter visionare gli atti esattoriali nonché le prove attestanti la corretta notifica; al rifiuto del concessionario di fornire tale documentazione (Equitalia si limitava a esibire solamente un estratto di ruolo, ossia un mero elenco dei debiti) la contribuente veniva costretta ad agire in giudizio per tutelare i propri diritti.
La Commissione Tributaria ha deciso che: “nonostante la richiesta da parte del contribuente sin dal ricorso introduttivo del giudizio di produzione degli originali (o valide copie) degli atti e della documentazione inerente la rituale notifica delle cartelle … la società Equitalia non ha prodotto anche in questa sede alcun originale relativo sia alle cartelle (non prodotte anche in mera fotocopia) che alla loro notificazione” (pagina 3 della sentenza).
Ovviamente in mancanza di prove e soprattutto circa l’esistenza degli atti e della loro regolare notifica, i Giudici non hanno potuto fare altro che constatare l’illegittima pretesa dal Fisco con conseguente annullamento del debito tributario.
Ricordiamo che vi sono state altre Sentenze in merito come: Sent. Tar Napoli n.3820/2015, Sent. Comm. Trib di Parma n.15/07/10 e n.40/01/10.
Finisce cosi il potere eccessivo di Equitalia.