L'informazione non è un optional, ma è una delle condizioni essenziali dell'esistenza dell'umanità. La lotta per la sopravvivenza, biologica e sociale, è una lotta per ottenere informazioni. |
Un riepilogo delle principali motivazioni per chiedere l'annullamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per mancato adempimento alla vaccinazione obbligatoria durante il periodo pandemico COVID-19.
La recente sentenza del Giudice di Pace (GdP) di Lecce del 19 febbraio 2024 è analoga a quella del GdP di Acireale del luglio 2023, sul rispetto dei diritti fondamentali nell'intreccio delle fonti (rispetto della dignità della persona ex art. 32 Cost ultimo comma, e correlata difesa di habeas corpus e del diritto a un consenso libero e informato in ambito medico e terapeutico)
Qui di seguito ho riepilogato quali sono le principali motivazioni per annullare le irragionevoli sanzioni amministrative pecuniarie irrogate agli over 50 anni di età per mancato adempimento vaccinale, emerse nelle sentenze dei giudici di pace chiamati a decidere nei ricorsi:
1) difetto di legittimazione attiva e di potere in capo ad AdER, statuito nella sentenza del GdP Velletri n. 721/2023, depositata in data 21/03/2023, R.G. 517/2023, e successive sentenze del GdP di Torino: sentenze gemelle n. 1637 /2023 e 1638/2023, e sentenza del GdP Parma n. 640/2023, R.G. 1415/2023;
2) violazione del diritto alla difesa perché l'atto è equiparabile ad un atto erariale, viziato strutturalmente perché non sufficientemente trasparente, difettando di tutta una serie di informazioni a tutela del cittadino, inclusa la possibilità di avanzare istanza in autotutela oltre che manchevole del numero preciso dei giorni entro cui fare ricorso: rif. sentenza GdP di Treviso n. 506/2023, R.G. 443/2023;
3) violazione del diritto all'equo processo e alla buona amministrazione, perché il procedimento di accertamento sanzionatorio ha ecceduto i 90 giorni, sentenza GdP di Rovigo n. 445/2023, depositata il 17 agosto 2023, R.G. 1293/2023; la sanzione e il correlato avviso di addebito ha violato l' art 14 L. 689 /1981 e - aggiungo a commento mio personale - qualora sia considerato in deroga alla legge 689 / 1981 - comunque in violazione dell'art 6 CEDU diritto all'equo processo, art 41 CDFUE sul diritto alla "buona amministrazione" e a procedimenti imparziali portati a termine entro un "termine ragionevole" di tempo (cfr anche Consiglio di Stato, Sentenza nr 1330, Sez III 13 marzo 2015);
4) violazione di plurimi diritti soggettivi tutelati costituzionalmente, sentenza del GdP di Acireale n. 320/2023, depositata il 21/07/2023, R.G. 77/2023, e sentenza del GdP di Lecce, n. 7894/2023 depositata il 19/02/2024, R.G. n. 3345/2023, che sottolineano nella fattispecie, sia il reale rischio della vaccinazione anti-COVID-19 a fronte di uno scarso o nullo fattore di arresto di infezione epidemica previsto solo in ipotesi, sia la libera autodeterminazione dell'individuo tutelata da plurimi diritti costituzionali e dal diritto internazionale, per cui il trattamento sanitario obbligatorio deve costituire una eccezione e non la regola, e sempre debba essere garantita e promossa una libera e consapevole adesione, nel rispetto di assenso e dissenso informati relativi agli atti sanitari invasivi e rischiosi.
Queste sopra ricordate - con citate soltanto le più significative delle numerose sentenze pronunciate dai giudici di pace a favore dei cittadini ricorrenti - sono le principali argomentazioni suddivise per tipologia, con cui una giurisprudenza oramai consolidata ha censurato la illegittima attività amministrativa sanzionatoria di AdER e del Ministero della Salute nei confronti di milioni di persone non vaccinate per libera e consapevole scelta.
Seppur esse siano valide inter partes - poiché il nostro sistema giuridico continentale è di Civil Law e non di Common Law - il loro strutturarsi e sedimentarsi potranno suggerire analoghe interpretazioni in tutti i ricorsi ancora pendenti e in attesa di udienza e decisione imparziale del giudice.