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Continua la battaglia per la giustizia dei nostri figli

By Virgilio Violo April 15, 2021 2436

 

Il 10 aprile scorso un nutrito numero di famiglie venete (quasi novanta), coordinato dal collega Luca Scantamburlo che si è attivato come cittadino e genitore da alcuni anni in difesa dei diritti inalienabili della persona, fece ricorso al tribunale civile di Venezia perché ci fosse, per i propri figli minori, il    ripristino della libertà dalla mascherina al volto in posizione statica al banco scolastico  ed in cosiddetta “rima buccale” di 1 metro di distanza, come già previsto dai protocolli e dalle linee guida ministeriali approvate a fine estate 2020. Ma il ricorso delle famiglie, rappresentato dall'avvocato Michele Rodano del foro di Udine, venne rigettato dal medesimo tribunale che affermò “l'  esclusiva giurisdizione amministrativa   in quanto oggetto del procedimento è una materia di   "pubblico servizio",  riconoscendo altresì che nella controversia erano posti in essere deidiritti soggettivi,sui quali l'avvocato Rodaro aveva posto l'accento perché la loro difesa fosse il più possibile “erga omnes” . In pratica il tribunale civile di Venezia aveva eccepitoil difetto di giurisdizione.

Fortunatamente un altro fronte in sede giudiziaria amministrativa era stato aperto precedentemente dal medesimo avvocato Rodaro presso il   TAR Lazio a nome delle stesse famiglie venete, già ricorrenti in sede civile a Venezia, ed il 14 aprile scorso si è svolta l' udienza presso il medesimo TAR Lazio .

Con Ordinanza del 14.04.2021 il TAR Lazio ha rigettato l'istanza di sospensione cautelare dell'obbligo di indossare la mascherina al banco. L'ordinanza conferma soltanto il diritto all'esonero dall'obbligo di indossare il dispositivo di protezione da parte di chiunque possa documentare con certificazione medica la propria situazione di incompatibilità con l'uso della mascherina. Nel dettaglio il Tar, visto anche il rilievo effettuato dall'avvocato Rodano in risposta a quanto eccepito dall'Avvocatura dello Stato, ha riconosciuto la sostanziale vigenza delle disposizioni contenute nel DPCM del 2 marzo, dato l'espresso richiamo effettuato dal DL 44/2021 .Tuttavia, in concreto, il DL 44/2021 impedisce di disporre la sospensiva del DPCM in questione (proprio in quanto formalmente decaduto), nonostante le disposizioni dallo stesso previste continuino ad applicarsi. Questo blocca eventuali istanze cautelari davanti al TAR, in ogni caso la possibilità di ottenere l'annullamento della disposizione che si assume illegittima nella successiva fase di merito. Ad ogni modo l'ordinanza di fatto non si sofferma sulla problematica sollevata, né sui presupposti cautelari (fumus boni iuris e periculum in mora) .Gli altri procedimenti analoghi hanno subito la stessa sorte.

La sentenza che verrà emessa dal Tar avrà portata nazionale, abbiamo sentito telefonicamente l'avvocato per un commento a caldo sugli sviluppi del procedimento in atto. Per i nostri lettori, di seguito il file dell'intervista.

Audio dell'intervista all'avvocato Michele Rodano

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Last modified on Friday, 16 April 2021 17:59
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