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In tema di sanzioni amministrative nei confronti di tutti gli ultracinquantenni che si fossero rifiutati di sottoporsi alla vaccinazione obbligatoria, imposta dalle autorità governative per quanto attiene il Covid-19, vi riproponiamo l'impostazione giuridica illustrata dal collega Luca Scantamburlo già nel giugno del 2022 e oggi confermata dalla sentenza del 2 agosto 2023 del Giudice di pace di Rovigo.
"Quanto tempo può durare una istruttoria di accertamento sanzionatorio dal momento del suo avvio?
Domanda importante e così la sua risposta, soprattutto in merito all'avvio del procedimento sanzionatorio che l'Agenzia delle entrate - Riscossione ha avviato nei mesi scorsi nei confronti di alcuni (non tutti) over 50 anni di età, per non essersi conformati all'obbligo di profilassi vaccinatoria anti-SARS-CoV-2 stabilito dalla legge italiana DL 7 gennaio 2022, nr 1 coordinato con la legge di conversione 4 marzo 2022 n.18.
Una sottrazione all'obbligo che - per altro - risponde a diritti sacrosanti di tutela di habeas corpus, principio consensualistico in ambito medico e della biologia, di tutela della propria dignità e del proprio convincimento personale, tutti tutelati dalla giurisprudenza di Cassazione e della Corte Costituzionale (sentenza n.438/2008), sulla scorta della Convenzione di Oviedo (ex art 5) e soprattutto sulla scorta della Carta dei Diritti Fondamentali della UE (ex art 3) la quale e' legge vigente nel diritto eurounitario e di rango superiore alle leggi nazionali degli Stati.
Dei 90 GG ha parlato anche il Consiglio di Stato: Sentenza nr 1330, Sez III 13 marzo 2015.
Vedi anche Delibera A.G. Con n 136/06/CONS, L. 241/1990 art 5 comma 2)
Rif. Anche sentenza Cassazione n 4042 del 21 marzo 2001, che indica espressamente i 90 GG come tempo massimo per la conclusione del procedimento amministrativo
Vi e' un orientamento di Cassazione che invece parla dei cinque anni (il termine di prescrizione), ma e' per me una VIOLAZIONE del diritto all'equo processo ex art 6 CEDU.
Così come del diritto alla buona amministrazione (ex art 41 CDFUE, per cui ogni cittadino ha diritto che le questioni che lo riguardano siano trattate "entro un termine ragionevole dalle istituzioni")
Anche la Costituzione della Repubblica italiana riconosce e garantisce "il buon andamento e l'imparzialità della amministrazione", secondo quanto disposto dall'art 97 Cost.) Non si può considerare la conclusione entro termini ragionevoli, un procedimento che dura cinque anni.
La sentenza che sconfessa il primo orientamento di cui sopra, e' la sentenza del 27 aprile 2006, n 9591, Cassazione Sez. Unite.
Il Consiglio di Stato ha espresso il suo parere nel 2015 e taglia la testa al toro:
(...) "La fase istruttoria del procedimento sanzionatorio che precede la notifica della sanzione al trasgressore non può, tuttavia, per scelte organizzative dell'Autorita', dilatarsi oltre i limiti temporali ragionevoli e congrui allo scopo perseguito"
E quindi, dal momento della contestazione della sanzione al trasgressore, scattano i 90 GG di tempo come termine entro il quale la P.A deve concludere il suo accertamento per irrogare una legittima sanzione, decorsi i quali ogni qualsiasi sanzione irrogata oltre questo limite temporale e' da ritenersi illegittima.
Non si può protrarre ad libitum una istruttoria sanzionatoria.
I cinque anni sono un chiaro abuso ed una sorpassata convinzione giurisprudenziale.
L'obbligo vaccinale per gli over 50 anni di età era poi previsto dalla legge in vigore fino al 15 giugno 2022, termine di scadenza della obbligatorietà di profilassi anti-SARS-CoV-2.
L'obbligo e' scaduto da tre giorni. La vaccinazione per questa coorte non è più obbligatoria. Stando a quanto riferisce ilSole24ore (news del 16.06.2022 Riccardo Ferrazza), sinora sono stati individuati 1,7 milioni di inadempienti per i quali è scattato l'avvio del procedimento sanzionatorio.
1,7 milioni su 2,4 milioni di nominativi individuati. Se partissero ulteriori avvii di procedimento sanzionatorio, anche per i rimanenti (nonostante la scadenza dell'obbligo) valgono le considerazioni già sopra svolte: dal momento dell'accertamento scattano i 90 GG.
Rispondere con istanza in autotutela di richiesta di immediata archiviazione e' sempre cosa buona e giusta
In ogni caso, rimane la possibilità di ricorso dinanzi al GdP."
Luca Scantamburlo
18 giugno 2022