L'informazione non è un optional, ma è una delle condizioni essenziali dell'esistenza dell'umanità. La lotta per la sopravvivenza, biologica e sociale, è una lotta per ottenere informazioni. |
La manleva vi è quasi sempre nei contratti fra case farmaceutiche e Stati.
Risponde lo Stato/Regione - con indennizzo - in caso di danni irreversibili, sulla base di un riconosciuto nesso causale dinanzi alla Commissione Medica ospedaliera, oppure vincendo in un ricorso in tribunale se la richiesta di indennizzo viene bocciata inizialmente.
Cosa DIVERSA se invece si dimostrasse che i farmaci vaccini fossero stati guasti o imperfetti sin dall'inizio.
In tal caso - se vi fosse una accertata responsabilità colposa per negligenza o imperizia o imprudenza oppure addirittura dolosa - e perché essi fossero giudicati tali, non e' necessario che essi fossero stati (o siano) contaminati con sostanze estranee o con molti lotti difettosi.
Alla luce infatti di questa pregressa sentenza di Cassazione del 1985:
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"(...)Cass. pen. n. 8936/1985
Perché un medicinale possa ritenersi imperfetto ai sensi dell'art. 443 c.p. non occorre che sia pericoloso o nocivo, ma è sufficiente che sia privo dei necessari elementi che lo compongono o che non abbia una giusta dosatura dei vari componenti medicamentosi così da risultare inefficace o che presenti una composizione diversa da quella dichiarata sull'astuccio o infine non risulti preparato secondo le rigorose prescrizioni scientifiche.
(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 8936 del 11 ottobre 1985)
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-vi/capo-ii/art443.html
Alla luce della sentenza di Cassazione sopra ricordata (1985), se si riuscisse a dimostrare in Tribunale che il farmaco imposto e somministrato alla popolazione italiana durante la pandemia era ed e' stato inefficace (e lo sappiamo già perché il "contagio" qualunque cosa fosse, non veniva arrestato dalla vaccinazione) e che la normativa era anti Sars-CoV-2 (e infatti nei testi di legge cosi veniva scritto) quando invece il farmaco vaccino era anti-Covid19 (e dunque non concepito per arresto del contagio), allora in tal caso significherebbe che lo
STATO AVREBBE IMPOSTO A MILIONI DI ITALIANI e ITALIANE
- con inganno e violenza privata ed estorsione e di abuso di credulità popolare -
Dei farmaci IMPERFETTI (perché inefficaci).
La qual cosa integrerebbe ipotesi di reato procedibili di ufficio.
Come:
* Delitti colposi contro la salute pubblica (art 452 c.p.)
* Somministrazione di farmaci guasti o imperfetti ( art 443 c.p.)
E altre ipotesi di reato ancora...